Legge 8 novembre 1991, n. 356 Art. 2
1. All'articolo 194, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , come sostituito dall' articolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321 , sono soppresse le parole: "od accettata".