Legge 17 ottobre 1991, n. 351 Art. 2
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992, si provvede per gli anni 1992 e 1993 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni relative ai medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando le proiezioni dell'accantonamento "Proroga della legge n. 370 del 1984 , concernente norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero impiegato presso l'Amministrazione centrale".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.