Legge 17 ottobre 1991, n. 335 Art. 2
1. Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e' autorizzato a rivedere le piante organiche degli uffici, determinando il personale necessario al funzionamento della sezione di cui all'articolo 1, e a stabilire la data d'inizio del suo funzionamento.