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Legge 16 ottobre 1991, n. 321 · Legge 16 ottobre 1991, n. 321 — Interventi straordinari per la funzionalita' degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia

Legge 16 ottobre 1991, n. 321 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

1. I magistrati capi degli uffici giudiziari sono autorizzati, nell'ambito delle vacanze esistenti nel ruolo organico degli operatori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, ad assumere personale straordinario con contratto trimestrale secondo le modalita' ed i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 .

2. Il potere previsto nel comma 1 puo' essere esercitato per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nota all' art. 7: - Il D.P.R. n. 276/1971 reca disposizioni sulle "Assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato".