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Legge 14 agosto 1991, n. 280 · Legge 14 agosto 1991, n. 280 — Modifiche ed integrazioni alla legge 3 giugno 1981, n. 308, recante norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro superstiti

Legge 14 agosto 1991, n. 280 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

1. L'estensione dei benefici di cui all'articolo 1 decorre dall'entrata in vigore della presente legge, salvo quelli previsti dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308 , come modificato dall'articolo 2 della presente legge, che decorrono dal 1° gennaio 1969.

2. Alla liquidazione ed erogazione dei benefici previsti dalla presente legge si procede a decorrere dal 1992, tenuto conto dell'ordine del verificarsi degli infortuni, entro i limiti degli stanziamenti all'uopo autorizzati dall'articolo 4.

Nota all'art. 3: - Per il testo vigente dell'art. 6 della citata legge n. 308/1981 si veda la nota all'art. 2.