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Legge 11 agosto 1991, n. 273 · Legge 11 agosto 1991, n. 273 — Istituzione del sistema nazionale di taratura

Legge 11 agosto 1991, n. 273 Art. 3Campioni nazionali

In KraftAmtlicher Text

1. I campioni nazionali delle unita' di misura SI di base, supplementari e derivate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802 , e successive modificazioni e integrazioni, con le relative incertezze, sono fissati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, su proposta degli istituti metrologici primari e d'intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Gli istituti metrologici primari assicurano la conservazione nel tempo dei campioni nazionali proposti. Inoltre procedono alla disseminazione delle unita' di misura con essi realizzate, attuando tutte le operazioni tecniche e procedurali che consentono e garantiscono il trasferimento delle unita' di misura dal livello di riferimento dei campioni primari a quello applicativo attraverso una catena ininterrotta di confronti.

3. La disseminazione delle unita' di misura realizzate con i campioni nazionali puo' essere effettuata direttamente dagli istituti metrologici primari o tramite i centri di taratura.

Nota all' art. 3: - Il D.P.R. n. 802/1982 reca: "Attuazione della direttiva CEE n. 80/181 relativa alle unita' di misura".