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Legge 11 agosto 1991, n. 271 · Legge 11 agosto 1991, n. 271 — Modifiche ai procedimenti elettorali

Legge 11 agosto 1991, n. 271 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

1. Il primo comma dell'articolo 49 del testo unico n. 361 del 1957 , modificato dall' articolo 1 del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 186 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1981, n. 349 , e' sostituito dal seguente: "I militari delle Forze armate nonche' gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio".

Nota all'art. 8: - Si trascrive il testo dell' art. 49 del testo unico n. 361/1957 , come da ultimo modificato dal presente articolo: "Art. 49. - I militari delle forze armate nonche' gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta. E' vietato ad essi di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali. La loro iscrizione nelle relative liste e' fatta a cura del presidente.".