Legge 8 agosto 1991, n. 279 Art. 2
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 730 milioni per l'anno 1991, in lire 750 milioni per l'anno 1992 ed in lire 760 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando, quanto a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, lo specifico accantonamento e, quanto a lire 230 milioni per l'anno 1991, lire 250 milioni per l'anno 1992 e lire 260 milioni per l'anno 1993, l'accantonamento "Iniziative di enti ed organismi pubblici e privati per l'attuazione di interventi di promozione della cultura dell'innovazione tecnologica di qualita'".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.