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Legge 8 agosto 1991, n. 274 · Legge 8 agosto 1991, n. 274 — Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi

Legge 8 agosto 1991, n. 274 Art. 23Convenzioni

In KraftAmtlicher Text

1. Le Casse pensioni degli istituti di previdenza e l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) possono stipulare convenzioni per lo svolgimento delle attivita' di competenza delle Casse stesse al fine di accelerare il disbrigo delle pratiche di pensione.

2. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno.