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Legge 8 agosto 1991, n. 267 · Legge 8 agosto 1991, n. 267 — Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonche' di riconversione delle unita' adibite alla pesca con reti da posta derivante

Legge 8 agosto 1991, n. 267 Art. 2

Titolo I ATTUAZIONE DEL TERZO PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO.

In KraftAmtlicher Text

1. A decorrere dall'anno 1994, per l'attuazione del piano nazionale di cui all' articolo 1 e della legge 28 agosto 1989, n. 302 , si provvede ai sensi dell' articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come sostituito dall' articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 .

Note all'art. 2: - Per il titolo della legge n. 302/1989 si veda in nota all'art. 1. - L' art. 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468/1978 , come sostituito dall' art. 5 della legge n. 362/1988 , cosi' recita: "3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene: (omissis); d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria".