Legge 6 agosto 1991, n. 260 Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, fatta a Roma il 7 giugno 1988.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, fatta a Roma il 7 giugno 1988.