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Legge 5 agosto 1991, n. 249 · Legge 5 agosto 1991, n. 249 — Riforma dell'Ente di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro

Legge 5 agosto 1991, n. 249 Art. 36Collegio dei sindaci

In KraftAmtlicher Text

1. Il collegio dei sindaci e' composto da tre membri effettivi, dei quali uno nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente, uno nominato dal Ministro del tesoro e uno eletto dall'assemblea dei delegati tra gli iscritti all'ente.

2. Per ciascun sindaco effettivo e' nominato un supplente:

3. I sindaci esercitano le proprie funzioni ai sensi del' articolo 2397 e seguenti del codice civile in quanto applicabili; intervengono alle sedute dell'assemblea dei delegati e del consiglio di amministrazione.

Nota all' art. 36 : - L' art. 2397 del codice civile "Composizione del collegio sindacale" rientra nel libro quinto (Del lavoro), titolo quinto (Delle societa'), capo V (Della societa' per azioni), sezione VI (Degli organi sociali), paragrafo 3 (Del collegio sindacale).