Legge 5 agosto 1991, n. 249 Art. 23Decorrenza del regime contributivo
1. I contributi soggettivo e integrativo, di cui agli articoli 12 e 13, sono dovuti dal 1 gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. I contributi soggettivo e integrativo, di cui agli articoli 12 e 13, sono dovuti dal 1 gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.