Legge 5 agosto 1991, n. 249 Art. 16Contributi mediante marche
1. A decorrere dal 1 gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 30 e 31 della legge 23 novembre 1971, n. 1100 , sono abrogati.
Nota all'art. 16: - Per il titolo della citata legge n. 1100/1971 si vedano le precedenti note all'art. 2.