Legge 29 luglio 1991, n. 238 Art. 1
1. L' articolo 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190 , e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - 1. Gli allievi ufficiali del ruolo speciale dichiarati vincitori del concorso sono sottoposti ad accertamenti volti a verificare la loro idoneita' al volo ed alla navigazione. 2. Il giudizio di idoneita' viene espresso da un'apposita commissione la cui nomina e composizione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze. 3. L'allievo riconosciuto non idoneo e' escluso dal corso".
Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 7 della legge n. 190/1989 (Disposizioni sulla revisione dei ruoli degli ufficiali, sull'incremento degli organici e sull'impiego della Guardia di finanza, nonche' sulla durata in carica del comandante in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio) e' cosi' formulato: "Art. 7. - 1. L'accertamento dell'attitudine psico- fisica dei candidati ai concorsi per il ruolo normale e speciale degli ufficiali della Guardia di finanza avviene nel corso di un periodo di prova della durata di trenta giorni".
Verweist auf
- Legge 29 luglio 1991, n. 238 Art. 7