Legge 26 luglio 1991, n. 246 Art. 3
1. Gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario ed alla pretura circondariale di Messina, riguardanti il territorio del nuovo circondario, gia' in corso alla data d'inizio del funzionamento del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, fatta eccezione per le cause civili gia' passate in decisione e per i procedimenti penali per cui e' stato gia' dichiarato aperto il dibattimento, sono devoluti alla cognizione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.