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Legge 23 luglio 1991, n. 233 · Legge 23 luglio 1991, n. 233 — Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle Ville venete

Legge 23 luglio 1991, n. 233 Art. 3Ripartizione del contributo - Destinatari

In KraftAmtlicher Text

1. Il contributo di cui all'articolo 1 e' cosi' ripartito dal programma annuale: (( a) il 70 per cento e' destinato alla erogazione di mutui, ad un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso ufficiale di sconto, per il finanziamento di opere di consolidamento, restauro, manutenzione straordinaria e valorizzazione degli immobili di cui all'articolo

2. Le somme derivanti dal rimborso dei mutui, nonche' i relativi interessi attivi vengono introitati dall'Istituto regionale per le Ville venete e riutilizzati ai sensi della presente legge, in aggiunta al contributo annuale previsto dalla medesima; )) b) il 25 per cento e' destinato all'acquisizione, mediante acquisto o espropriazione, da parte dell'Istituto regionale per le Ville venete, onde farli rientrare nel patrimonio, degli immobili di cui all'articolo 2 dei quali non sia altrimenti possibile assicurare la salvaguardia, al primo intervento di consolidamento e restauro, nonche' all'installazione di attrezzature finalizzate al successivo utilizzo degli immobili stessi. Questi immobili, una volta restaurati e consolidati, potranno essere utilizzati direttamente dall'Istituto o affidati in gestione a enti pubblici o a privati, che, mediante idonea convenzione, ne garantiscano formalmente la loro conservazione e fruizione compatibili con la natura dei beni stessi; c) il 5 per cento e' destinato alla concessione di contributi per lavori di restauro o manutenzione straordinaria. 2. Possono avvalersi dei mutui e dei contributi tutti i soggetti, pubblici e privati, proprietari degli immobili di cui all'articolo 2 ad eccezione delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dei rispettivi enti.