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Legge 12 luglio 1991, n. 213 · Legge 12 luglio 1991, n. 213 — Contributo straordinario dello Stato all'Accademia della Crusca

Legge 12 luglio 1991, n. 213 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire due miliardi per l'anno 1991, si provvede quanto a lire un miliardo mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Iniziative a favore della cultura" e quanto a lire un miliardo mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Contributo straordinario dello Stato all'Accademia della Crusca".

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.