Legge 12 luglio 1991, n. 202 Art. 3
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il ((1° marzo 1992)) , un decreto legislativo che istituisce a carico dei concessionari e locatari di beni pubblici una imposta del 5 per cento ((sul canone annuale ovvero sull'indennizzo dovuto per l'utilizzazione)) di tutti i beni del demanio pubblico e del patrimonio inalienabile dello Stato, delle aziende autonome statali, delle regioni, delle province e dei comuni. Nell'esercizio delle delega occorrera' prevedere:
a) che l'imposta e' dovuta anche nel caso che il bene apparentemente destinato ad uso pubblico ed intestato ad ente pubblico, sia in realta' concesso in uso, anche di fatto, a circoli ricreativi, societa', cooperative, associazioni, gestori privati, o altri soggetti;
b) che l' imposta non si applica per due anni ai ((soggetti)) che abbiano ottenuto la disponibilita' dei beni e dei servizi reali successivamente al 31 dicembre 1989 o quando il canone sia stato rinegoziato e modificato successivamente a tale data;
c) di rendere deducibile l'imposta dal reddito imponibile ai fini IRPEF e IRPEG;
d) la determinazione delle modalita' di pagamento dell'imposta e la definizione dei parametri di riferimento al mercato per le concessioni date a canone simbolico o date senza indicizzazione di prezzo prima del 31 dicembre 1980 e tuttora in corso.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 dovra' prevedere a scopo di inventario l'obbligo della denuncia anche per i concessionari, locatari e comodatari dei beni di cui al comma 1 esonerati dal pagamento ((nonche' per gli utilizzatori senza titoli)) e le sanzioni pecuniarie per l'omessa ((incompleta, infedele o tardiva)) denuncia.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1993, sara' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.