Legge 10 luglio 1991, n. 210 Art. 8
1. I diritti derivanti dalla convenzione e dal regolamento CEE devono essere esercitati entro due anni, a decorrere dal momento in cui possono essere fatti valere, ovvero, nel caso in cui sia intervenuta la procedura di conciliazione internazionale, entro un anno a decorrere dalla scadenza del termine previsto per l'accettazione della raccomandazione, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, della convenzione.
Nota all'art. 8: - Il paragrafo 2 dell'art. 37 della convenzione prevede che: "L'accettazione della raccomandazione deve essere comunicata dalle parti ai conciliatori ad un indirizzo da loro indicato non oltre trenta giorni dalla ricezione della notifica della raccomandazione; in caso diverso si dovra' ritenere che la raccomandazione non sia stata accetta".
Verweist auf
- Legge 10 luglio 1991, n. 210 Art. 37