Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 10 luglio 1991, n. 210 · Legge 10 luglio 1991, n. 210 — Norme di attuazione della convenzione delle Nazioni Unite relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974

Legge 10 luglio 1991, n. 210 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

1. Presso il Ministero della marina mercantile e' istituita una commissione, incaricata di esprimere pareri sulle condizioni di partecipazione alle quote di traffico di cui al comma 1 dell'articolo 5.

2. La commissione e' composta da:

a) due rappresentanti del Ministero della marina marcantile, di cui uno con funzioni di presidente;

b) due esperti nel settore dei trasporti marittimi;

c) un docente universitario in diritto della navigazione o in diritto internazionale o in materie giuridiche attinenti ai trasporti marittimi.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del Ministero della marina mercantile di livello non inferiore al settimo.

4. I componenti della commissione e il segretario durano in carica tre anni e sono nominati con decreto del Ministro della marina marcantile.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in annue L. 650.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".

6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.