Legge 10 luglio 1991, n. 210 Art. 1
1. Ai sensi della presente legge:
a) il termine "convenzione" indica la convenzione relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima di linea, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974;
b) il termine "regolamento CEE" indica il regolamento CEE n. 954/79 del Consiglio del 15 maggio 1979.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La convenzione relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima di linea, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974, e' stata ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 15 febbraio 1989, n. 92 . - Il regolamento CEE n. 954/79 (Ratifica da parte degli Stati membri della convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime o l'adesione di tali Stati alla convenzione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 121 del 17 maggio 1979.
Verweist auf
- Legge 10 luglio 1991, n. 210 Art. 10