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Legge 28 giugno 1991, n. 215 · Legge 28 giugno 1991, n. 215 — Integrazione e modifiche della legge 17 maggio 1988, n. 172

Legge 28 giugno 1991, n. 215 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

1. All' articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 17 maggio 1988, n. 172 , sono soppresse le parole "a partire dal 1969".

2. All' articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1988, n. 172 , e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: " d) le attivita' connesse a fatti di strage o a fenomeni eversivi dell'ordinamento costituzionale e le relative responsabilita' riconducibili ad apparati, strutture ed organizzazioni comunque denominati o a persone ad essi appartenenti o appartenute".

3. E' prorogato al 31 dicembre 1991 il termine di cui all' articolo 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172 , gia' prorogato dall' articolo 1 della legge 31 gennaio 1990, n. 12 .

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - La legge n. 172/1988 reca: "Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi". Note all'art. 1: - Il testo dell' art. 1 della legge n. 172/1988 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 1. - 1. E' istituita, a norma dell' art. 82 della Costituzione , una commissione d'inchiesta per accertare: a) i risultati conseguiti e lo stato attuale nella lotta al terrorismo in Italia; b) le ragioni che hanno impedito l'individuazione dei responsabili delle stragi e dei fatti connessi a fenomeni eversivi verificatisi in Italia; c) i nuovi elementi che possono integrare le conoscenze acquisite dalla commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani e l'assassinio di Aldo Moro istituita con legge 23 novembre 1979, n. 597 ; d) le attivita' connesse a fatti si strage o a fenomeni eversivi dell'ordinamento costituzionale e le relative responsabilita' riconducibili ad apparati, strutture ed organizzazioni comunque denominati o a persone ad essi appartenenti o appartenute.". - Il testo dell' art. 2, comma 3, della legge n. 172/1988 e' il seguente: "Art. 2. - (Omissis). 3. La commissione deve ultimare i suoi lavori entro diciotto mesi dal suo insediamento. (Omissis)". N.B. - Il termine e' stato prorogato al 28 luglio 1991 dall' art. 1 della legge 31 gennaio 1990, n. 12 , e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1991 dalla presente legge.