Legge 13 giugno 1991, n. 190 Art. 5
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del nuovo codice della strada , il Governo puo' adottare uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princi'pi e criteri direttivi fissati dall'articolo 2 e previo parere delle commissioni di cui all'articolo 4.