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Legge 7 giugno 1991, n. 182 · Legge 7 giugno 1991, n. 182 — Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali

Legge 7 giugno 1991, n. 182 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

1. La data per lo svolgimento delle elezioni di cui agli articoli 1 e 2 e' fissata dal Ministro dell' interno non oltre il ((cinquantacinquesimo)) giorno precedente quello della votazione ed e' comunicata immediatamente ai prefetti perche' provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge.