Legge 17 maggio 1991, n. 162 Art. 1
1. Il numero 5) del primo comma dell'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 , e' sostituito dal seguente: "5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato".
2. Al numero 5) del terzo comma dell'articolo 6 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 , le parole: "Tuber aestivum var. uncinatum" sono sostituite dalle seguenti: "Tuber uncinatum".
3. La lettera a) dell'articolo 13 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 , e' sostituita dalla seguente: " a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e giallastro piu' o meno scuro nel Tuber magnatum, aestivum, uncinatum, mesentericum;".
4. Il numero 5) dell'allegato 1 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752 , e' sostituito dal seguente: "5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero di Fragno. Ha peridio o scorza verrucosa di colore nero, con verruche poco sviluppate, e gleba o polpa dal colore nocciola scuro al cioccolato, con numerose venature ramificate chiare. Ha spore ellittiche, con reticolo ben pronunciato, ampiamente alveolate riunite in asco in numero fino a cinque, che presentano papille lunghe e ricurve ad uncino. Emana un profumo gradevole. Matura da settembre a dicembre".
5. Nell'allegato 2 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) a fianco della classifica: "Terza scelta (lavati o pelati)" sono aggiunte le seguenti voci: "tuber aestivum Vitt., tuber uncinatum Chatin e tuber macrosporum Vitt.";
b) a fianco delle classifiche: "Pezzi di tartufo" e: "Tritume di tartufo", dopo la voce: "tuber aestivum Vitt." sono inserite le seguenti: "tuber uncinatum Chatin, tuber macrosporum Vitt.".
Note all'art. 1: - Il testo del n. 5) del primo comma dell'art. 2 della legge n. 752/1985 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo: (Omissis); 5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato". - Il testo del n. 5) del terzo comma dell'art. 6 della citata legge n. 752/1985 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "La raccolta e' consentita normalmente nei periodi sottoindicati: (Omissis); 5) Tuber uncinatum, dal 1 ottobre al 31 dicembre". - Il testo della lettera a) dell'art. 13 della citata legge n. 752/1985 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche: a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e giallastro piu' o meno scuro nel Tuber magnatum, aestivum, uncinatum, mesentericum". - Il testo del n. 5) dell'allegato 1 della citata legge n. 752/1985 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Allegato 1 (Caratteristiche botaniche e organolettiche delle specie commerciabili): (Omissis). 5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero di Fragno. Ha peridio o scorza verrucosa di colore nero, con verruche poco sviluppate, e gleba o polpa dal colore nocciola scuro al cioccolato, con numerose venature ramificate chiare. Ha spore ellittiche, con reticolo ben pronunciato, ampiamente alveolate riunite in asco in numero fino a cinque, che presentano papille lunghe e ricurve ad uncino. Emana un profumo gradevole. Matura da settembre a dicembre". - L'allegato 2 alla citata legge n. 752/1985 , come modificato dalla presente legge, riguarda la classificazione dei tartufi conservati.
Verweist auf
- Legge 17 maggio 1991, n. 162 Art. 13
- Legge 17 maggio 1991, n. 162 Art. 2
- Legge 17 maggio 1991, n. 162 Art. 6