Legge 12 aprile 1991, n. 136 Art. 8Trattamenti a favore degli iscritti pensionati di altri istituti previdenziali
1. Il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale non puo' dar titolo alla maturazione di pensione di inabilita', di invalidita' o indiretta, ma esclusivamente a liquidazione di supplemento di pensione mediante ricongiunzione presso l'ente erogatore.