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Legge 12 aprile 1991, n. 136 · Legge 12 aprile 1991, n. 136 — Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari

Legge 12 aprile 1991, n. 136 Art. 1Prestazioni

In KraftAmtlicher Text

1. L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari (ENPAV) corrisponde le seguenti pensioni:

a) di vecchiaia;

b) di anzianita';

c) di inabilita' e invalidita';

d) ai superstiti, di reversibilita' o indirette.

2. Esso inoltre corrisponde le seguenti prestazioni:

a) indennita' una tantum;

b) provvidenze straordinarie.

3. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.

4. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c) del comma 1 e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto per le pensioni indicate alle lettere a) e d) dello stesso comma.

5. Il trattamento di pensione e' comulabile con la pensione di guerra, con la pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale e con le pensioni statali.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.