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Legge 10 aprile 1991, n. 129 · Legge 10 aprile 1991, n. 129 — Ordinamento della professione di enologo

Legge 10 aprile 1991, n. 129 Art. 2Attivita' professionale

In KraftAmtlicher Text

1. Formano oggetto della professione di enologo:

a) la direzione e l'amministrazione, nonche' la consulenza in aziende vitivinicole per la trasformazione dell'uva, l'affinamento, la conservazione, l'imbottigliamento e la commercializzazione dei vini e dei prodotti derivati;

b) la direzione e l'amministrazione, nonche' la consulenza in aziende vitivinicole, con particolare riferimento alla scelta varietale, all'impianto ed agli aspetti fitosanitari dei vigneti;

c) la direzione e l'espletamento di funzioni di carattere vitivinicolo in enti, associazioni e consorzi;

d) l'effettuazione delle analisi microbiologiche, enochimiche ed organolettiche dei vini e la valutazione dei conseguenti risultati;

e) la collaborazione nella progettazione delle aziende di cui alle lettere a) e b) nella scelta della tecnologia relativa agli impianti e agli stabilimenti vitivinicoli;

f) l'organizzazione aziendale della distribuzione e della commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, compresi gli aspetti di comunicazione, di marketing e di immagine.