Legge 28 marzo 1991, n. 104 Art. 4
((
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a stipulare con la Banca d'Italia le convenzioni occorrenti per regolare i rapporti derivanti dall'espletamento del servizio di tesoreria dello Stato, ivi comprese le modalita' di comunicazione dei dati relativi alla gestione del servizio stesso.
))
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2022, N. 73)) .