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Legge 28 marzo 1991, n. 104 · Legge 28 marzo 1991, n. 104 — Proroga della gestione del servizio di tesoreria ((...)) dello Stato

Legge 28 marzo 1991, n. 104 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

1. Eventuali nuovi o maggiori servizi, operazioni o adempimenti, rispetto a quelli compresi nel servizio di tesoreria di cui all'articolo 1, debbono formare oggetto di preventivi accordi tra il ((Ministero dell'economia e delle finanze)) e la Banca d'Italia.

((

2. In relazione a particolari esigenze, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono determinati i servizi, le operazioni o gli adempimenti compresi nell'ambito del servizio di tesoreria di cui all'articolo 1 che possono essere affidati a Poste Italiane S.p.A. o ad istituti di credito.

))

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2022, N. 73)) .