Legge 21 febbraio 1991, n. 54 Art. 13
1. Il primo comma dell'articolo 62 della legge 28 marzo 1968, n. 434 , e' sostituito dal seguente: "Il perito agrario non puo' trattenere gli atti e i documenti ricevuti dal committente adducendo la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti, e delle indennita' o l'omesso rimborso delle spese sostenute".
Nota all'art. 13: - Il testo dell' art. 62 della legge n. 434/1968 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 62 (Restituzione di atti e documenti). - Il perito agrario non puo' trattenere gli atti e i documenti ricevuti dal committente adducendo la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti, e delle indennita' o l'omesso rimborso delle spese sostenute. Sul reclamo del committente, il presidente del consiglio del collegio invita il perito agrario a depositare gli atti ed i documenti ricevuti, disponendone la restituzione di ufficio all'interessato,e promuovere la deliberazione del consiglio del collegio e che ha facolta' di sentire gli interessati e di tentare la conciliazione".
Verweist auf
- Legge 21 febbraio 1991, n. 54 Art. 62