Legge 7 febbraio 1991, n. 42 Art. 3
1. E' comunque esclusa da parte degli enti ogni destinazione a copertura di perdite, salvo quanto espressamente disposto dall'articolo 2, comma 5, per il risanamento della siderurgia.
1. E' comunque esclusa da parte degli enti ogni destinazione a copertura di perdite, salvo quanto espressamente disposto dall'articolo 2, comma 5, per il risanamento della siderurgia.