Legge 30 gennaio 1991, n. 40 Art. 4Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
1. Con effetto dal 1 gennaio 1989, gli aumenti di cui alle lettere a) , b) , c) e d) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 , si erogano anche per la quota eccedente i limiti massimi degli importi mensili di cui al comma 4 dello stesso articolo.
2. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al comma 1, pari a 2.997 milioni di lire annue, si provvede, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, con una maggiorazione dell'aliquota contributiva dello 0,07 per cento.
Note all'art. 4: - Il testo delle lettere a) , b) , c) e d) del comma 1 dell'art. 10 del D.L. n. 317/1987 (cit.) e' il seguente: "Art. 10 (Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto). - 1. Con effetto dal 1 gennaio 1985, le pensioni a carico del Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, aventi decorrenza anteriore al 1 luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure: a) 9 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1973; b) 7 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 gennaio 1973-31 dicembre 1977; c) 5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 gennaio 1978-31 dicembre 1980; d) 3 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 gennaio 1981-30 giugno 1982". - Il testo del comma 4 dell'art. 10 del D.L. n. 317/1987 (cit.) e' il seguente: "4. Gli aumenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 non possono rispettivamente superare gli importi mensili di L. 50.000, 40.000, 30.000 e 20.000 e sono corrisposti entro un importo pari al 50 per cento degli anzidetti limiti massimi dal 1 gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1 gennaio 1987".
Verweist auf
- Legge 30 gennaio 1991, n. 40 Art. 10