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Legge 9 gennaio 1991, n. 9 · Legge 9 gennaio 1991, n. 9 — Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali

Legge 9 gennaio 1991, n. 9 Art. 8Programma unitario di lavoro

TITOLO II IDROCARBURI E GEOTERMIA Capo I RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI IN TERRAFERMA NEL MARE TERRITORIALE E SULLA PIATTAFORMA CONTINENTALE

In KraftAmtlicher Text

1. L'autorita' amministrativa competente puo' autorizzare, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, la realizzazione di un programma unitario di lavoro nell'ambito di piu' permessi quando il particolare impegno tecnico e finanziario dei lavori programmati e l'omogeneita' degli obiettivi rendano piu' razionale la ricerca su base unificata.

2. L'autorizzazione a realizzare i programmi unitari di lavoro rende privi di effetto gli impegni di lavoro e di spesa assunti precedentemente dai singoli titolari relativamente ai rispettivi permessi e puo' comportare l'adeguamento dell'impegno di spesa.

3. La mancata esecuzione, totale o parziale, del programma unitario di lavoro comporta la decadenza da tutti i permessi cui il programma stesso si riferisce.

4. La riduzione obbligatoria puo' essere operata, previo accordo degli interessati, su qualsiasi porzione delle aree cui si riferisce il programma unitario.