Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 9 gennaio 1991, n. 9 · Legge 9 gennaio 1991, n. 9 — Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali

Legge 9 gennaio 1991, n. 9 Art. 34Promozione e partecipazione a societa' da parte dell'Enel

TITOLO V DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

In KraftAmtlicher Text

1. Il settimo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , gia' sostituito dalla legge 18 dicembre 1973, n. 856 , e' sostituito dai seguenti: "L'Enel, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' promuovere, in Italia e all'estero, la costituzione di societa' per azioni o assumervi partecipazioni, qualora esse abbiano per oggetto il compimento di attivita' riconducibili ai fini propri dell'ente. Gli atti costitutivi e gli statuti delle societa' di cui al settimo comma, nonche' le eventuali modifiche degli stessi, dovranno prevedere l'esercizio, da parte dell'Enel, delle facolta' di cui all' articolo 2458 del codice civile e, da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della vigilanza di cui al secondo comma".

Nota all'art. 34: - Per il testo vigente dell' art. 1 della legge n. 1643/1962 v. nota all'art. 12.