Legge 9 gennaio 1991, n. 10 Art. 32Certificazioni e informazioni ai consumatori
TITOLO II NORME PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI ENERGIA NEGLI EDIFICI
1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere certificate secondo le modalita' stabilite con proprio decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli estremi dell'avvenuta certificazione.