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Legge 29 dicembre 1990, n. 428 · Legge 29 dicembre 1990, n. 428 — Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)

Legge 29 dicembre 1990, n. 428 Art. 66Controlli ed ispezioni veterinarie: criteri di delega

CAPO XI SANITA' VETERINARIA

In KraftAmtlicher Text

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 85/73/CEE 86/609/CEE , 88/320/CEE , 88/409/CEE e 89/662/CEE dovra' stabilire modalita' idonee a garantire la tutela della salute umana e la sanita' del patrimonio zootecnico e relative produzioni, nonche' l'efficacia e la tempestivita' delle procedure di vigilanza la semplificazione, dei sistemi di controllo necessari, anche mediante atti di indennizzo e di coordinamento alle regioni ai fini del riordino dei servizi veterinari previsto dall' articolo 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , secondo i criteri in esso contemplati.

2. Gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui al comma 1 prevederanno, fra l'altro, la ripartizione del servizio veterinario in aree funzionali e la distribuzione dei servizi veterinari nell'ambito della regione sulla base dei criteri di organicita', razionalita' ed economicita'.

Note all' art. 66: - La direttiva 85/73/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. n. L. 32 del 5 febbraio 1985. - La direttiva 86/609/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. n. L. 358 del 18 dicembre 1986. - La direttiva 88/320/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I. n. 64 del 22 agosto 1988, 2a serie speciale. - La direttiva 88/409/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I. n. 74 del 26 settembre 1988, 2a serie speciale. - La direttiva 89/662/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I. n. 14 del 19 febbraio 1990, 2a serie speciale. - La legge 23 dicembre 1978, n. 833 , istituisce il Servizio sanitario nazionale. L'art. 16 recita: "Art. 16 (Servizi veterinari). - La legge regionale stabilisce norme per il riordino dei servizi veterinari a livello regionale nell'ambito di ciascuna unita' sanitaria locale o in un ambito territoriale piu' ampio, tenendo conto della distribuzione e delle attitudini produttive del patrimonio zootecnico, della riproduzione animale, della dislocazione e del potenziale degli impianti di macellazione, di lavorazione e di conservazione delle carni e degli altri prodotti di origine animale, della produzione dei mangimi e degli integratori, delle esigenze della zooprofilassi, della lotta contro la zoonosi e della vigilanza sugli alimenti di origine animale. La legge regionale individua anche le relative strutture multizonali e ne regola il funzionamento ai sensi dell'art. 18".