Legge 21 dicembre 1990, n. 393 Art. 5
1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'indulto ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.
1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'indulto ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.