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Legge 21 dicembre 1990, n. 393 · Legge 21 dicembre 1990, n. 393 — Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto

Legge 21 dicembre 1990, n. 393 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'indulto non si applica alla pene:

a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale : 1) 285 (devastazione, saccheggio e strage); 2) 416-bis (associazione di tipo mafioso); 3) 422 (strage); 4) 630, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di estorsione); 5) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilita' provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;

b) per i delitti previsti dai seguenti articoli della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, nel testo in vigore precedentemente alle modifiche di cui alla legge 26 giugno 1990, n. 162 : 1) 71, commi primo, secondo e terzo (attivita' illecite) ove applicate le circostanze aggravanti specifiche di cui all'articolo 74; 2) 75 (associazione per delinquere).