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Legge 15 dicembre 1990, n. 395 · Legge 15 dicembre 1990, n. 395 — Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria

Legge 15 dicembre 1990, n. 395 Art. 8Esonero dal servizio militare di leva e dai richiami alle armi per istruzione o mobilitazione generale o parziale

In KraftAmtlicher Text

1. Gli appartenenti al personale effettivo del Corpo di polizia penitenziaria sono dispensati dalla chiamata alle armi per servizio di leva e dai richiami alle armi per istruzione o mobilitazione generale o parziale. In caso di mobilitazione generale o parziale, rimangono a disposizione dell'Amministrazione penitenziaria.

2. Il servizio prestato per non meno di dodici mesi nel Corpo di polizia penitenziaria, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, e' considerato ad ogni effetto come adempimento degli obblighi militari di leva. Il servizio prestato dagli agenti ausiliari nel Corpo di polizia penitenziaria e', a tutti gli effetti, servizio di leva e la sua durata e' uguale alla ferma di leva per l'Esercito.