Legge 15 dicembre 1990, n. 395 Art. 33Personale dei provveditorati regionali
1. A ciascun provveditorato regionale e' preposto un dirigente superiore amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena con funzioni di provveditore regionale, dipendente gerarchicamente dal ((Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziara)) .