Legge 15 dicembre 1990, n. 395 Art. 3Organizzazione del Corpo di polizia penitenziaria
((
1. Il Corpo di polizia penitenziaria dispone di:
a) reparti presso istituti penitenziari, scuole e servizi;
b) centri di reclutamento;
c) scuole ed istituti di istruzione;
d) magazzini per il vestiario, per l'equipaggiamento e per il casermaggio.
))
2. Per l'espletamento dei compiti di istituto il Corpo di polizia penitenziaria dispone di un servizio navale e di un servizio di trasporto terrestre, organizzati secondo le modalita' di cui al regolamento di servizio.
3. Il Corpo di polizia penitenziaria puo' svolgere attivita' sportiva e puo' inoltre costituire una propria banda musicale.