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Legge 15 dicembre 1990, n. 395 · Legge 15 dicembre 1990, n. 395 — Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria

Legge 15 dicembre 1990, n. 395 Art. 3Organizzazione del Corpo di polizia penitenziaria

In KraftAmtlicher Text

((

1. Il Corpo di polizia penitenziaria dispone di:

a) reparti presso istituti penitenziari, scuole e servizi;

b) centri di reclutamento;

c) scuole ed istituti di istruzione;

d) magazzini per il vestiario, per l'equipaggiamento e per il casermaggio.

))

2. Per l'espletamento dei compiti di istituto il Corpo di polizia penitenziaria dispone di un servizio navale e di un servizio di trasporto terrestre, organizzati secondo le modalita' di cui al regolamento di servizio.

3. Il Corpo di polizia penitenziaria puo' svolgere attivita' sportiva e puo' inoltre costituire una propria banda musicale.