Legge 29 novembre 1990, n. 380 Art. 5
1. Il concessionario puo' contrarre mutui con istituti, enti e sezioni di credito autorizzati ad esercitare il credito a medio e a lungo termine, con istituti, enti e societa' di previdenza e di assicurazione e con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.