Legge 26 novembre 1990, n. 353 Art. 87Istituti autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni
1. Il terzo comma dell'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalita' e i controlli per l'esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti, nonche' la misura dei compensi dovuti agli istituti.
Nota all'art. 87: - Il testo dell'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 159 (Istituti autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni). - Gli istituti ai quali possono essere affidate la vendita all'incanto dei beni mobili a norma dell'art. 534 del codice o l'amministrazione giudiziaria dei beni immobili a norma dell'art. 592 del codice sono autorizzati con decreto del Ministero di grazia e giustizia. Agli istituti autorizzati alle vendite all'incanto dei mobili pignorati puo' essere affidata anche la custodia e la vendita dei mobili stessi previste negli articoli 520, secondo comma, e 532 del codice; ad essi puo' essere inoltre affidata qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dall'autorita' giudiziaria. Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalita' e i controlli per l'esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti, nonche' la misura dei compensi dovuti agli istituti".
Verweist auf
- Legge 26 novembre 1990, n. 353 Art. 159
- Legge 26 novembre 1990, n. 353 Art. 534
- Legge 26 novembre 1990, n. 353 Art. 592