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Legge 26 novembre 1990, n. 353 · Legge 26 novembre 1990, n. 353 — Provvedimenti urgenti per il processo civile

Legge 26 novembre 1990, n. 353 Art. 76

In KraftAmtlicher Text

(Forma dell'istanza)

1. Il secondo comma dell'articolo 688 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Quando vi e' causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'articolo 669-quater". ((3))

----------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 , convertito con modificazioni dalla L.6 dicembre 1994, n. 673 ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che "Gli articoli 74 , 75 , 76 , 77 , 85 e 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353 , e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, e' rigettata l'istanza di convalida ovvero e' dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi. ".