Legge 26 novembre 1990, n. 353 Art. 73Mutamento del rito
1. L' articolo 667 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 667. - (Mutamento del rito) Pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666 il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426".
Verweist auf
- Legge 26 novembre 1990, n. 353 Art. 667