Legge 26 novembre 1990, n. 353 Art. 49Sospensione dell'esecuzione e dei processi
1. Il primo comma dell'articolo 337 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "L'esecuzione della sentenza non e' sospesa per effetto dall'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373 401 e 407".
Nota all'art. 49: - Il testo dell' art. 337 del codice di procedura civile , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 337 (Sospensione dell'esecuzione e dei processi). - L'esecuzione della sentenza non e' sospesa per effetto dell'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407. Quando l'autorita' di una sentenza e' invocata in un diverso processo, questo puo' essere sospeso se tale sentenza e' impugnata".
Verweist auf
- Legge 26 novembre 1990, n. 353 Art. 337