Legge 26 novembre 1990, n. 353 Art. 30Costituzione del terzo chiamato
1. L' articolo 271 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 271. - (Costituzione del terzo chiamato). - Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale e' citato, le disposizioni degli articoli 166 e 167, primo comma. Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell'articolo 269".
Verweist auf
- Legge 26 novembre 1990, n. 353 Art. 271