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Legge 22 novembre 1990, n. 354 · Legge 22 novembre 1990, n. 354 — Istituzione della commissione di indagine sulla poverta' e sull'emarginazione

Legge 22 novembre 1990, n. 354 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

1. Per l'adempimento dei propri compiti la commissione puo' avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali.

2. La commissione puo' avvalersi della collaborazione di esperti ai quali spettano rimborsi e compensi con le modalita' e nelle misure fissate nel decreto di cui all'articolo 2, per un numero complessivo annuo di prestazioni non superiore a duecento.

3. Entro i limiti dello stanziamento previsto dall'articolo 5, la commissione puo' affidare la effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori, mediante convenzioni deliberate dalla commissione e stipulate dal presidente della medesima, e provvedere all'acquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei propri compiti.